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in Civile da
Causa con rito lavoro. Ho ottenuto anni fa una sentenza di I grado in cui controparte veniva condannata alla rifusione delle spese processuali. Ora, conclusosi anche il II grado, ho il dispositivo della sentenza in cui però si legge esclusivamente che l'appello di controparte "è rigettato", che controparte è stata condannata alle "spese del presente grado", e che vi sono i presupposti per "l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002". Ora, mi conviene notificare il precetto (unico) con entrambe le sentenze perchè si tratta di 2 titoli distinti? La giurisprudenza sostiene che se la sentenza di II grado è entrata nel merito va a sostituire quella di I grado e quindi il titolo sarebbe la sentenza d'appello, mentre se non è entrata nel merito (ad esempio per inammissibilità o improcedibilità) allora resta valida la sentenza di I grado che dunque costituisce titolo esecutivo. Il mio dubbio sorge dal fatto che avendo io fatto eccezioni sia in rito che nel merito, non so quale sia stata accolta e abbia provocato il rigetto dell'appello. In teoria, un indizio potrebbe essere deducibile dal fatto che i giudici abbiano riportato "rigetta l'appello" e non ad esempio "dichiara improcedibile/inammissibile", ma è solo una mia interpretazione. Inoltre un altro indizio potrebbe essere che, applicandosi il rito del lavoro, se l'appello fosse stato inammissibile/improcedibile avrebbero dovuto depositare la motivazione in forma sintetica (art 436 bis), e non solo il dispositivo (art. 437 c. 1); ma sappiamo bene che il codice è una cosa, e la prassi degli uffici un'altra.
Quindi, le alternative credo che siano 2: o attendere la motivazione (ma non mi pare il caso, potrebbero volerci mesi), o notificare un precetto con entrambi i titoli (applicandosi il rito del lavoro, la sentenza di II grado è notificabile per l'esecuzione anche solo con il dispositivo ex art. 431 II c.). Credo che quest'ultima soluzione (un precetto per entrambe le sentenze) non pregiudicherebbe nulla anche nel caso in cui il ragionamento fosse errato, in quanto in ogni caso il precetto sarebbe dato dalla somma delle spese liquidate in primo e secondo grado e dunque lo scopo sarebbe comunque raggiunto e diritti di controparte impregiudicati. Che ne pensate?

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da
A mio parere devi notificare un unico atto di precetto fondato su entrambi i titoli. La sentenza di primo grado, infatti, costituisce il titolo esecutivo originario per le spese di quel giudizio, mentre la pronuncia d'appello, rigettando il gravame, ne consolida la condanna e, al contempo, crea un autonomo titolo per le ulteriori spese del secondo grado. Il precetto distingue con chiarezza le somme dovute, imputando ciascun importo al rispettivo provvedimento. La sentenza di appello in questo caso non sostituisce la sentenza di primo grado.
da
Grazie per il confronto. Credo sia corretto, in quanto entrambe le condanne riguardano solo le spese legali dei rispettivi gradi, quindi penso che il principio secondo cui la sentenza di secondo grado sostituisca la prima non valga nel mio caso, non essendoci alcuna condanna "nel merito" (per intenderci). Solo in quest'ultimo caso, credo, la sentenza di secondo grado in virtù del principio devolutivo e sostitutivo avrebbe sostituito quella del primo grado.
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