L'articolo 1, comma 41, della Legge n. 92/2012 ha stabilito che l’efficacia del licenziamento per giusta causa retroagisce al momento della contestazione degli addebiti. Anche il lavoratore licenziato per giusta causa può accedere alla Naspi, che deve essere inoltrata entro il termine di 68 giorni dal licenziamento. Nel caso da me esaminato l’inps ha rigettato la domanda di Naspi perché presentata tardivamente, in quanto ha ritenuto che il termine di 68 giorni decorresse dalla data retroattiva prevista dalla succitata norma. Trovo assurdo un simile ragionamento anche perché, essendo stato comminato il licenziamento a distanza di 3 mesi dalla contestazione degli addebiti, il lavoratore non avrebbe comunque potuto presentare la domanda entro 68 giorni dalla contestazione perché a quella data lo stesso non si trovava in stato di “disoccupazione”, requisito essenziale per la Naspi. Avendo invece presentato la domanda entro il termine di 68 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, l’inps l’ha ritenuta tardiva. Non ho trovato alcuna giurisprudenza in merito.