Il termine di 68 giorni per presentare la domanda di Naspi decorre dal ricevimento della lettera di licenziamento oppure decorre dal termine “retroattivo” di cui all’art. 1, comma 41, della Legge n. 92/2012, che stabilisce che l’efficacia del licenziamento retroagisce al momento della contestazione degli addebiti?Esiste una qualche pronuncia giurisprudenziale in merito?
L’inps ha rigettato la domanda di Naspi perché tardiva ma nel caso di specie il licenziamento e’ stato comminato a distanza di 3 mesi dalla contestazione degli addebiti, quindi il lavoratore non avrebbe comunque potuto presentare la domanda entro 68 giorni dalla contestazione perché a quella data lo stesso non si trovava in stato di “disoccupazione”, requisito essenziale per la Naspi.