E' vero che le sentenze sono pubbliche e pronunciate in nome del Popolo Italiano. Ma la loro diffusione a fini di informazione giuridica, specialmente se generalizzata e accessibile a tutti (come nel caso della Banca Dati di dirittopratico.it) deve uniformarsi alle linee guida dettate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia.
E' anche vero - come peraltro riportato nel disclaimer della Banca Dati - che le stesse linee guida non prevedono una anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti.
La scelta di oscurare i dati personali di tutti i provvedimenti acquisiti alla Banca Dati nasce da una esigenza pratica: dato che il processo di anonimizzazione è automatico e (anche per questo) non infallibile, è naturale che in via precauzionale sia stato ritenuto preferibile oscurare tutti i provvedimenti da tutte quelle informazioni che potrebbero portare all'individuazione delle persone e ciò anche al fine di conformarsi a quanto disposto dall'art. 52, comma 5 del novellato D.lgs 196/2003. Questa norma, la più restrittiva, prevede infatti che "chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone".
Prudentemente, quindi, a prescindere dal fatto che una determinata sentenza verta in materia di famiglia o stato delle persone, la scelta è stata di anonimizzare tutte le informazioni che siano potenzialmente idonee a rilevare l'identità dei soggetti coinvolti. In più, alla ricorrenza di determinate parole chiave che possano far desumere la "criticità" degli argomenti oggetto della pronuncia, il relativo permalink non è indicizzabile dai motori di ricerca. Chiunque, infine, ha la possibilità di segnalare problemi di anonimizzazione o chiedere a prescindere la rimozione di una sentenza semplicemente cliccando sull'apposito pulsante posto accanto agli estremi del provvedimento. La semplice segnalazione ne causerà l'oscuramente automatico e immediato in attesa della revisione.
Questi accorgimenti rendono molto meno fruibile la banca dati per gli operatori del diritto? Sicuramente si.
Ma la responsabilità di mantenere legittimamente online il progetto, a mio parere, non permette di fare altrimenti.
Quanto alla possibilità di consentire ai soli avvocati una consultazione del testo integrale dei provvedimenti, a parte il fatto di dover riprogettare il sistema di acquisizione (perché le sentenze, attualmente, vengono inserite in Banca Dati già anonimizzate), riterrei utile un parere preventivo del Garante. Potrei iniziare a pensarci solo se ricevessi, sul punto, un considerevole numero di richieste.