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in Processo Civile Telematico da
Buongiorno, la faccio breve: citazione, costituendomi rilevo vizio della procura, il Giudice dà termine per  produzione procura, controparte provvede. Scarico il file firmato in pades della procura e dalla verifica rilevo che la firma non risulta valida perchè i file risultano modificati o danneggiati dall'applicazione del firmatario. Certificati in regola. Tecnicamente da cosa può dipendere? Sarebbe concretamente sostenibile un vizio della procura?

2 Risposte

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da
Sei certo di aver eseguito il controllo della firma sul duplicato? Perché eseguendolo sulla copia informatica è normale che la verifica fallisca dato che vengono aggiunti al file originale firmato coccardina e annotazioni di cancelleria
da
Coccardina e annotazione andrebbero sui provvedimenti del Giudice. Non su atti di parte. Comunque il file è un allegato all'atto principale inviato che è una semplice nota di deposito
da
coccardina va anche su tutti atti di parte firmati. Se c'è coccardina è copia informatica. Ma forse ho capito male: si tratta di procura con sottoscrizioni autografe e poi firma digitale dell'avvocato per autentica oppure procura firmata dal cliente di pades? In quest'ultimo caso deve esserci anche la firma dell'avvocato, quindi devono risultare due firme. La seconda firma potrebbe aver corrotto la prima? Hai provato con acrobat, aprendo sulla sinistra il pannello delle firme, a vedere quante ne vede? Risultano tutte e due danneggiate? Riportando il documento alla prima firma (cliccando su "fare clic per visualizzare questa versione") la stessa torna valida?
da
si tratta di procura con sottoscrizioni autografe  e poi firma in pades per autentica del solo Collega. E' un allegato all'atto principale che è una nota di deposito. Anche acrobat dice che la firma non è valida, ma certificati validi
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da

La firma digitale sulla copia per immagine della procura è richiesta dall'art. 83 c.p.c.. Quindi un vizio c'è sicuramente. Non credo però che farlo valere possa portare ad un risultato concreto considerando che la Cassazione (sentenza 23958/2020) ritiene applicabile il rimedio dell'art. 182 c.p.c. anche ai casi di inesistenza: "L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della Legge n. 69 del 2009 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti 'ex tunc', senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa”.

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