La Corte di Cassazione, investita della questione relativa alla efficacia probatoria dei documenti informatici ha statuito che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”. (cass.sez.lav., 8.3.2020 n. 5523) La suprema corte ha anche stabilito che: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. (cass.civ.sez.6, ord. 14.5.2018 n. 11606).
Quindi si applica l'art. 115 comma 1 cpc per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Se controparte non contesta le produzioni in merito all'autenticità non avrai problemi. Considera che può farlo tempestivamente anche all'udienza di ammissione prove. Se le dovesse contestare allora prova a chiedere di essere autorizzato ad esibire gli originali su supporto informatico o depositarli ai sensi dell'art. 2719 c.c.