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in Processo Civile Telematico da
Sono subentrato ad un collega nella difesa. Il precedente difensore ha depositato un copioso scambio di email fra le parti come unico PDF. Da quello che vedo ha stampato e scansionato in unico file tutte le email senza produrre gli originali informatici. Alcune di queste email sarebbero state addirittura PEC. La prossima udienza è per l'ammissione delle prove. Voi chiedereste un termine per essere autorizzati a depositare, almeno delle PEC, gli originali informatici? Oppure provo a lasciar correre considerando che con le memorie 183 controparte non ha eccepito nulla?

2 Risposte

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da
Quella di depositare lo scambio di corrispondenza (epistolare, email, pec ma anche whastapp) come semplice allegazione dei testi delle comunicazioni senza alcun accorgimento per salvaguardarne l'autenticità, è una prassi assai comune e trova spesso il suo fondamento ed il suo successo nel principio di non contestazione ex art. 115cpc. Quindi se controparte non ha contestato nulla, di fatto ha ammesso che quello scambio di corrispondenza sia effettivamente avvenuto così come rappresentato dal carteggio prodotto.

Ritengo poi che se anche dovesse genericamente contestare il fatto che le PEC, per esempio, avrebbero dovuto essere depositate come originali informatici al fine di consentire al giudice di verificarne paternità e autenticità, ma senza contestare specificamente che il suo cliente quella specifica PEC non l'ha mai ricevuta o spedita, rimarrebbe quella una eccezione assolutamente inutile.
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da

La Corte di Cassazione, investita della questione relativa alla efficacia probatoria dei documenti informatici ha statuito che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art.  21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”. (cass.sez.lav., 8.3.2020 n. 5523) La suprema corte ha anche stabilito che: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. (cass.civ.sez.6, ord. 14.5.2018 n. 11606).

Quindi si applica l'art. 115 comma 1 cpc per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Se controparte non contesta le produzioni in merito all'autenticità non avrai problemi. Considera che può farlo tempestivamente anche all'udienza di ammissione prove. Se le dovesse contestare allora prova a chiedere di essere autorizzato ad esibire gli originali su supporto informatico o depositarli ai sensi dell'art. 2719 c.c.

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