per certo, se proponi opposizione in termini, sani l'invalidità (scopo notifica raggiunto).
cercando alcune pronunce di legittimità, ho trovato Cass. Civ. 287/2019 che ritiene la notifica soltanto nulla e non inesistente.
ragionando, credo che prima o dopo si arriverà ad una parificazione totale con quanto avviene per le notifiche non telematiche, ambito nel quale ormai la Cassazione ha sdoganato qualsiasi tipo di notifica o quasi, purchè abbia raggiunto lo scopo (penso ad esempio alla nota pronuncia sulla validità della notifica a mani in luogo diverso da quelli previsti dalla normativa di riferimento del cpc).
infatti l'indirizzo PEC, iscritto o meno in pubblici registri (o tali considerati), differisce dalla mail ordinaria proprio per il grado di certezza della persona titolare. Tale certezza prescinde dall'inserimento dell'indirizzo nel Reginde o su Ini-pec o su IPA, ecc (provate a creare una PEC senza certificare le vostre generalità.. non ci riuscirete).
quindi, prima o dopo, anche le notifiche PEC ad indirizzi (sempre PEC) non risultanti dai pubblici registri, verranno considerate valide per raggiungimento dello scopo.
Al di là di ogni cavillo di legge, è puro buon senso.