La procura deve essere firmata dal difensore che esegue il deposito. Non è mai servita alcuna attestazione di conformità. Il fatto che la procura sia firmata digitalmente dal cliente, a mio avviso, non cambia nulla dal punto di vista pratico proprio perché la procura è uno degli atti che devono essere firmati obbligatoriamente.
Quanto alla questione se sia necessario certificare l'autenticità di una firma digitale, che sembra un controsenso, si potrebbe spiegare così: il dispositivo di firma può essere nella disponibilità di un soggetto che non è il titolare del certificato di firma stesso; quindi l'avvocato certifica che a firmare digitalmente è proprio il titolare del dispositivo e del relativo certificato.