Egregi,
dato per assodato che la Cassazione è ferma nel considerare preminente ed inderogabile il Foro del Consumatore per le controversie promosse dall'Avvocato-professionista nei confronti del Cliente-consumatore, a Vostro avviso tale criterio si dovrebbe applicare anche al Difensore d'Ufficio designato in un procedimento penale?
A mio giudizio, ritengo di no. Spiego il mio punto di vista.
Se tra l'Avvocato ed il Cliente di norma intercorre un contratto d'opera intellettuale, scritto o orale, fondato su un mandato o persino (almeno così dovrebbe essere) su un contratto di conferimento dell'incarico, i quali certamente corroborano la tesi delle Supremo Collegio, tali elementi-presupposti sono del tutto assenti nel diverso caso del difensore d'ufficio designato secondo i criteri di turnazione (o magari addirittura nominato ex art. 97 IV comma cpp).
In questo secondo caso, il difensore d'ufficio svolge un munus publicum, per giunta fondato sull'obbligatorietà per Legge della difesa tecnica nel processo penale: tanto ciò è vero che il difensore nominato non può rinunciare al mandato conferito (perchè tra l'altro non c'è alcun mandato "conferito").
Chi di voi è iscritto nelle apposite liste dei difensori d'ufficio sa bene che molto spesso non si conosce e non si incontrerà mai il proprio "assistito": detta assistenza NON è fondata su un contratto d'opera intellettuale, su un mandato derivante da un cliente, ma sulla base di una designazione che deriva dall'Autorità Giudiziaria sulla base di un elenco predisposto dal CNF con i singoli Ordini territoriali di appartenenza.
A rigor di (mia) logica, pertanto, nella fase di recupero degli onorari da parte del difensore d'ufficio nei confronti dell'assistito, in assenza di un qualsivoglia negozio qualificabile come contratto d'opera intellettuale (nella difesa d'ufficio non c'è alcun contratto, definibile come tale ai sensi del Codice Civile) non si può far luogo all'applicazione del Foro del Consumatore.
Detto questo, devo rilevare che, da una parte non trovo alcuna pronuncia o normativa che si occupi della questione specifica, dall'altra finora non ho mai subìto opposizioni-eccezioni in tal senso, cioè fondate sull'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Giudice del Foro del Consumatore.
Attendo di conoscere il Vostro parere sul punto, ringraziandovi anticipatamente per i Vostri contributi.