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fa da
Mi è sorto un dubbio operativo sulla scelta dell’UNEP per notificare a mezzo posta un titolo esecutivo con pedissequo atto di precetto. Il debitore risiede in una provincia diversa rispetto all’UNEP a cui mi rivolgerei per comodità. Il titolo è una sentenza di appello che ha riformato il primo grado celebrato altrove (giudizio radicato nel luogo del fatto, parti non residenti lì, poi appello).

Allo sportello mi hanno detto che la notifica per posta la fanno ugualmente, ma hanno “dubbi sulla competenza” perché insieme al precetto chiederei anche la notifica del titolo esecutivo, proveniente da un ufficio giudiziario diverso dalla sede dell’UNEP.

Vorrei capire se questa scelta possa esporre a eccezioni di nullità o inefficacia della notifica, e se cambia qualcosa per il fatto che il precetto è pedissequo al titolo.

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fa da
Il dubbio è comprensibile perché spesso in UNEP ragionano con un criterio organizzativo legato alla “provenienza” del titolo, ma sul piano processuale oggi la questione è molto meno rischiosa di come appare.

Se notifichi titolo e precetto insieme, lo fai per rispettare l’art. 479 c.p.c., quindi l’attenzione vera dev’essere sulla regolarità della notifica e sul fatto che, in caso di atto “pedissequo”, la notifica del titolo va fatta alla parte personalmente. Questa è la cautela sostanziale, più che la geografia dell’UNEP.

Quanto alla “competenza” dell’ufficiale giudiziario, è vero che gli artt. 106 e 107 del d.P.R. 1229/1959 disciplinano il riparto territoriale, e l’art. 107 prevede che fuori Comune l’UG si avvalga del servizio postale, oltre a dire che per la notifica postale, in alcune ipotesi, non operano limiti territoriali. Su questo, per il precetto, la Cassazione ha chiarito che è atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione e che, se la notifica avviene a mezzo posta, può essere chiesta a qualunque ufficiale giudiziario senza vincoli territoriali: quindi sul precetto, di regola, non c’è proprio tema.

La parte “spigolosa” è il titolo, perché non è un atto stragiudiziale e qualcuno tende a collegarlo all’UNEP della sede dell’autorità che lo ha emesso. Ma anche volendo seguire questa impostazione, la domanda decisiva è: se sbaglio UNEP, rischio la nullità della notifica? E qui la risposta è sostanzialmente no. Le Sezioni Unite (Cass. 17533/2018) hanno ricondotto la violazione dei limiti territoriali dell’ufficiale giudiziario a una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti sulla notifica. In altre parole, può essere un problema interno/organizzativo, ma non diventa un’arma processuale per far cadere la notificazione, se questa ha raggiunto il suo scopo.

Quindi, se l’UNEP accetta la richiesta e notifica per posta titolo e precetto, la notifica non diventa “nulla” solo perché l’atto di appello proviene da un ufficio diverso dalla sede dell’UNEP. Capisco perché allo sportello abbiano il dubbio, ma oggi è un dubbio che incide più sulla prassi che sulla tenuta giuridica.

Se vuoi evitare discussioni pratiche, hai due vie “lisce”: chiedere la notifica del titolo (e del pedissequo precetto) all’UNEP della sede che ha emesso il provvedimento, oppure notificare in proprio ai sensi della L. 53/94. Ma se l’ufficio ti dice “la facciamo comunque”, io non vedo un rischio di nullità legato alla competenza territoriale dell’UNEP.
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