Il dubbio è comprensibile perché spesso in UNEP ragionano con un criterio organizzativo legato alla “provenienza” del titolo, ma sul piano processuale oggi la questione è molto meno rischiosa di come appare.
Se notifichi titolo e precetto insieme, lo fai per rispettare l’art. 479 c.p.c., quindi l’attenzione vera dev’essere sulla regolarità della notifica e sul fatto che, in caso di atto “pedissequo”, la notifica del titolo va fatta alla parte personalmente. Questa è la cautela sostanziale, più che la geografia dell’UNEP.
Quanto alla “competenza” dell’ufficiale giudiziario, è vero che gli artt. 106 e 107 del d.P.R. 1229/1959 disciplinano il riparto territoriale, e l’art. 107 prevede che fuori Comune l’UG si avvalga del servizio postale, oltre a dire che per la notifica postale, in alcune ipotesi, non operano limiti territoriali. Su questo, per il precetto, la Cassazione ha chiarito che è atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione e che, se la notifica avviene a mezzo posta, può essere chiesta a qualunque ufficiale giudiziario senza vincoli territoriali: quindi sul precetto, di regola, non c’è proprio tema.
La parte “spigolosa” è il titolo, perché non è un atto stragiudiziale e qualcuno tende a collegarlo all’UNEP della sede dell’autorità che lo ha emesso. Ma anche volendo seguire questa impostazione, la domanda decisiva è: se sbaglio UNEP, rischio la nullità della notifica? E qui la risposta è sostanzialmente no. Le Sezioni Unite (Cass. 17533/2018) hanno ricondotto la violazione dei limiti territoriali dell’ufficiale giudiziario a una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti sulla notifica. In altre parole, può essere un problema interno/organizzativo, ma non diventa un’arma processuale per far cadere la notificazione, se questa ha raggiunto il suo scopo.
Quindi, se l’UNEP accetta la richiesta e notifica per posta titolo e precetto, la notifica non diventa “nulla” solo perché l’atto di appello proviene da un ufficio diverso dalla sede dell’UNEP. Capisco perché allo sportello abbiano il dubbio, ma oggi è un dubbio che incide più sulla prassi che sulla tenuta giuridica.
Se vuoi evitare discussioni pratiche, hai due vie “lisce”: chiedere la notifica del titolo (e del pedissequo precetto) all’UNEP della sede che ha emesso il provvedimento, oppure notificare in proprio ai sensi della L. 53/94. Ma se l’ufficio ti dice “la facciamo comunque”, io non vedo un rischio di nullità legato alla competenza territoriale dell’UNEP.