Il contratto di locazione commerciale stipulato per 6 anni e prorogato per altri 6, ai sensi dell’art. 28 della Legge 392/1978, alla seconda scadenza si sarebbe dovuto rinnovare automaticamente per ulteriori 6 anni, salvo disdetta da parte del locatore. Tuttavia, se le parti hanno continuato il rapporto senza un rinnovo esplicito, il contratto potrebbe rientrare nella disciplina dell’art. 1597 c.c., configurandosi come contratto a tempo indeterminato. In tal caso, applicando l’art. 1574 c.c., si potrebbe ritenere che il contratto abbia validità di un solo anno. La corretta qualificazione dipende dalle specifiche modalità con cui è proseguito il rapporto contrattuale e da eventuali accordi tra le parti.
Per una valutazione precisa, sarebbe opportuno consultare un avvocato esperto in diritto immobiliare.
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