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Viene stipulato un contratto di locazione commerciale per la durata di 6 anni prorogabile per altri 6. Al termine della seconda scadenza le parti continuano il rapporto, finchè dopo 2 anni il conduttore recede. La domanda è se il contratto si era rinnovato per altri 6 anni (in base all'art.28 della l.392/1978) oppure in base all'art.1597 cc era da considerarsi come a tempo indeterminato e quindi applicando l'art.1574 aveva validità di un solo anno?

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Il contratto di locazione commerciale stipulato per 6 anni e prorogato per altri 6, ai sensi dell’art. 28 della Legge 392/1978, alla seconda scadenza si sarebbe dovuto rinnovare automaticamente per ulteriori 6 anni, salvo disdetta da parte del locatore. Tuttavia, se le parti hanno continuato il rapporto senza un rinnovo esplicito, il contratto potrebbe rientrare nella disciplina dell’art. 1597 c.c., configurandosi come contratto a tempo indeterminato. In tal caso, applicando l’art. 1574 c.c., si potrebbe ritenere che il contratto abbia validità di un solo anno. La corretta qualificazione dipende dalle specifiche modalità con cui è proseguito il rapporto contrattuale e da eventuali accordi tra le parti.

Per una valutazione precisa, sarebbe opportuno consultare un avvocato esperto in diritto immobiliare.

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