+1 voto
5,157 visite
in Processo Civile Telematico da

Ai sensi del novellato artl. 475cpc, "le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonchè gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".

Quindi non servirà più la formula esecutiva ma sempre la cancelleria dovrà rilasciarla? Peccato perchè sarebbe stato molto più comodo poter fondare l'esecuzione su una copia estratta in autonomia.

da
Potrebbe rispondere ad una esigenza di far cassa. Pensa quanti diritti di copia si sono persi con la FE telematica. Avranno fatto due conti e ci avranno ripensato. Quello che fa rabbia, se così fosse, è che l'eliminazione della FE semplificherebbe il lavoro alle cancellerie ma non a noi avvocati

3 Risposte

+1 voto
da

Cerchiamo, come spesso accade, di non farci del male da soli avallando interpretazioni che rappresenterebbero un inspiegabile e insensato passo indietro.

Io la vedo così: la copia conforme uso esecuzione la deve rilasciare un pubblico ufficiale ma non necessariamente il cancelliere. Ai sensi dell'art. 196-undecies disp.att.cpc comma 4: "i soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto". Quindi, molto semplicemente, l'avvocato che può estrarre la copia conforme del titolo può certamente rilasciarla ai fini dell'esecuzione forzata.

Contrastiamo con forza ogni argomentazione contraria.

da
ma infatti anche secondo me è così. d'altra parte possiamo ben attestare la conformità in sede di deposito telematico, quindi non vedo per quale ragione non dovremmo avere la possibilità di attestare la conformità ad es di un decreto ingiuntivo per la notifica del precetto
+1 voto
da

Non è necessariamente il Cancelliere a rilasciare la copia conforme uso esecuzione. Lo dimostra anche la riformulazione dell'art. 153 disposizioni di attuazione:

prima della riforma:

Rilascio del titolo esecutivo

1. Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

2. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

dopo la riforma:

Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

da
beh ora ti voglio vedere sulla ricerca del "sigillo" sembra una storia tratta dal Signore degli Anelli...
da
Da cosa deduci che la riformulazione del 153 dispatt sia la conferma che sia possibile attestare in proprio la conformità del titolo per l'esecuzione?
da
Dalla eliminazione del primo comma e dalla modifica del secondo
0 voti
da

A mio parere non deve esistere dubbio alcuno su come interpretare quel "rilasciata". Leggiamo con attenzione l'art. 475 c.p.c.: "Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".

Quindi l'avvocato, in veste di Pubblico Ufficiale così come sancito dal comma 4 dell'art. 196undecies delle disposizioni di attuazione al cpc, rilascia ai fini dell'esecuzione forzata una copia conforme alla parte a favore della quale fun pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione.

Benvenuto su dpForum, la nuova piazza di Diritto Pratico dove porre i tuoi quesiti e ricevere risposte da altri membri della community in modo completamente anonimo, senza necessità di registrazione, senza banner pubblicitari! Fare rete si può ed aiuta a lavorare meglio!
🍪
dpForum utilizza esclusivamente cookies c.d. "tecnici" (indispensabili al funzionamento del sito) per i quali non è necessaria l'acquisizione del consenso al loro utilizzo. Tali cookies non hanno lo scopo di tracciare l'utente nelle sue azioni con finalità di profilazione, marketing o statistica. Per questa ragione non vedi fastidiosi POP-UP che ti richiedono di fornire il consenso al loro salvataggio!
🤖 dpChat Avvocati giurisprudenza civile apps! avvocati fatturaPA-PRofessionisti fpa workbench note di udienza
...