Ai sensi del novellato artl. 475cpc, "le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonchè gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".
Quindi non servirà più la formula esecutiva ma sempre la cancelleria dovrà rilasciarla? Peccato perchè sarebbe stato molto più comodo poter fondare l'esecuzione su una copia estratta in autonomia.