A mio parere non deve esistere dubbio alcuno su come interpretare quel "rilasciata". Leggiamo con attenzione l'art. 475 c.p.c.: "Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".
Quindi l'avvocato, in veste di Pubblico Ufficiale così come sancito dal comma 4 dell'art. 196undecies delle disposizioni di attuazione al cpc, rilascia ai fini dell'esecuzione forzata una copia conforme alla parte a favore della quale fun pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione.