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Buongiorno, 

vi sottopongo questo quesito.

Nel 2016 ottenevo un decreto ingiuntivo nell'ambito di una procedura di sfratto per morosità. Il giudice rilasciava decreto ingiuntivo in modalità cartacea. Dopo averlo notificato ed avere ottenuto la dichiarazione di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., nel 2018 chiedevo ed ottenevo la formula esecutiva che il cancelliere provvedeva a rilasciare sull'originale dell'atto. Non richiedevo invece la copia conforme "uso notifica" non avendo più necessità di rinotificare il titolo (ora divenuto) esecutivo in virtù dell'art. 654, secondo comma, c.p.c.

Le attività di recupero del credito venivano accantonate per qualche anno.

Ora vorrei portare in esecuzione il titolo. Come posso procedere?

Seppure corrisponde al vero che il titolo è già stato notificato, la formula esecutiva è stata abolita e, pertanto, non sono convinto di aderire alla tesi, sostenuta da alcuni interpreti, in forza della quale "tutte le copie esecutive rilasciate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni del decreto, conserveranno efficacia di titolo esecutivo anche successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso".

E ciò anche perché il legislatore nel dettare la disciplina transitoria, ha disposto che la normativa si applichi ai precetti notificati in seguito al 28/02/2023. I precetti notificati successivamente a tale data, ancorché relativi a provvedimenti già emessi, dovrebbero quindi redatti in conformità alla nuova normativa, con l'ulteriore conseguenza, per esempio, che il precetto non deve riportare la data di rilascio della formula esecutiva, presupponendo, evidentemente, che il titolo esecutivo sia formato dalla copia del provvedimento giudiziale corredato dall'attestazione di conformità di cui all'art. 475 c.p.c..

Ciò posto, in virtù dell'intervento della riforma Cartabia, e nell'ottica di evitare possibili opposizioni per vizi procedurali, mi chiedo se sia possibile (ri)notificare il titolo esecutivo (munito dell'attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c.) e l'atto di precetto o se è più corretto chiedere alla cancelleria di caricare il provvedimento del giudice sul PCT cosicché io poi possa estrarne copia e procedere all'attestazione come se fosse un qualsiasi altro decreto ingiuntivo telematico. 

Quanto alla prima opzione, ritengo che il problema principale che mi si pone, salvo errori, è se l'avvocato possa attestare la conformità (ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.) di un provvedimento giudiziale cartaceo non caricato in PCT dal Tribunale all'epoca della sua emissione per poi procedere alla notifica del titolo esecutivo e del precetto in proprio via posta. 

 Ringrazio anticipatamente.

1 Risposta

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Francamente non vedo il problema. Hai già notificato la copia conforme (+FE, "vigente all'epoca) al debitore. Non esiste una conformità ai sensi del 475, è solo un vezzo richiamare quella norma per specificare il fine della copia ma sempre e solo di copia conforme si tratta. A mio parere non devi complicarti la vita, vai di precetto e via
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Ti ringrazio molto per il tempestivo riscontro.
Preciso che ho notificato il titolo solo ai fini dell'opposizione, la formula esecutiva l'ho richiesta solo dopo aver ottenuto il provvedimento ex art. 647 c.p.c. Dopodiché non ho notificato il titolo esecutivo (DI + FE) al debitore e ciò in quanto non era (e non è) necessario in virtù del 654 comma 2 c.p.c. per procedere con l'esecuzione forzata.
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Convengo.
Non riesco a comprendere dove stia il problema.
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Ti ringrazio del riscontro.
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