A mio parere la risposta è affermativa purché la procura allegata all'istanza di visibilità sia una procura piena ex art. 83cpc, non limitata ad ottenere la sola visibilità. Questo in quanto la norma parla di difensore quale soggetto abilitato ad estrarre le copie.
Dunque presupposto per poter attestare la conformità di una copia è essere il difensore di una delle parti in causa e, in virtù di questo, avere accesso al fascicolo (o perché costituiti o solo perché ci hanno concesso la visibilità ma in quanto attuali difensori).
Il secondo comma dell'art. 196 octies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile recita infatti: "Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine".
Se poi non serve stampare il provvedimento estratto, perché ad esempio occorre solo depositarlo in un altro procedimento, è sufficiente immagino avvalersi del duplicato per rendere superflua l'attestazione di conformità e aggirare completamente il problema.