La vendita della quota dell'immobile, autorizzata dal Giudice Tutelare, è un atto di straordinaria amministrazione volto a tutelare l'interesse esclusivo del beneficiario. L'autorizzazione del Giudice, in questo contesto, è vincolante e mira a garantire che la vendita avvenga a condizioni eque e vantaggiose, al fine di assicurare l'assistenza necessaria all'amministrato.
I fratelli/sorelle (o i loro eredi) del soggetto amministrato, pur essendo stati informati della procedura, non hanno un diritto di opposizione alla vendita in quanto tale. Tuttavia, è fondamentale distinguere la natura della comunione se ereditaria o ordinaria: se l'immobile è pervenuto al soggetto amministrato per successione, i fratelli/sorelle potrebbero vantare un diritto di prelazione sull'acquisto della quota, ai sensi dell'articolo 732 del Codice Civile. In tal caso, dovrebbero essere messi in condizione di esercitare tale diritto, con un termine ragionevole per manifestare il loro interesse. Se la comunione non deriva da una successione ereditaria, il diritto di prelazione non c'è.
In ogni caso, una volta ottenuta l'autorizzazione del Giudice Tutelare, la vendita può procedere senza che terzi possano opporsi.
Considera anche che l'Amministratore di Sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, potrebbe valutare l'opportunità di avviare un'azione di divisione giudiziale dell'immobile qualora la vendita della quota risultasse difficoltosa o non conveniente per l'amministrato.