L’accordo raggiunto in mediazione, se regolarmente sottoscritto dalle parti e dal mediatore, costituisce un vero e proprio titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 28/2010. Questo significa che, se una delle parti non rispetta gli obblighi assunti, è possibile procedere direttamente con l’esecuzione forzata, senza dover prima passare da un giudizio in tribunale per ottenere una sentenza.
La pretesa di un condomino secondo cui la mediazione sarebbe “decaduta” non sembra avere basi solide, a meno che non siano emersi vizi gravi nella procedura o problemi legati alla validità dell’accordo. Tuttavia, è una questione che il tuo avvocato può valutare meglio, analizzando i documenti e i dettagli specifici del caso.
Il consiglio più utile, in questa situazione, è quello di parlare con l’avvocato che ti ha assistito durante la mediazione. Essendo già a conoscenza dei fatti e dell’accordo sottoscritto, potrà spiegarti in maniera chiara quali strumenti hai a disposizione per ottenere il rispetto degli impegni presi. L’accordo di mediazione, essendo un titolo esecutivo, ti dà già un vantaggio importante che può semplificare l’iter necessario per far valere i tuoi diritti.