Sembra si tratti della regola giusta, cioè l'attrazione per materia al tribunale. Cito anche io una sentenza.
Tribunale Taranto, 17/09/2008, n. 1571
A seguito dell'entrata in vigore della riforma sul Giudice Unico, la competenza a decidere su tutte le controversie comunque collegate ad un rapporto locatizio appartiene in via esclusiva al Tribunale. Infatti in base al combinato disposto dagli artt. 658 e 664 c.p.c. se il Tribunale è competente ad emettere ingiunzione per i canoni scaduti, quando è in atto anche una procedura di sfratto, è ovvio che rimanga di competenza dello stesso Giudice un'ingiunzione richiesta successivamente. Per cui proprio in virtù della legge 16 giugno 1998, n. 188, che ha soppresso l'ufficio del Pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del Pretore al Tribunale, la competenza nel caso che ci occupa e sicuramente del giudice adito e quindi del Tribunale. Anche perché l'unica eccezione è rappresentata dagli oneri accessori che se chiesti autonomamente rispetto alla domanda del canone della locazione, la competenza si determina sulla base delle sole regole della competenza per valore.
Massima redazionale, 2008