In generale, se il fondo cassa è stato costituito per spese future, quindi non ancora sostenute al momento della vendita dell'immobile, la giurisprudenza tende a ritenere che l’obbligo di partecipazione a tali spese ricada sul nuovo proprietario, in quanto è quest’ultimo a godere dei benefici derivanti dal fondo. Tuttavia, nel caso in cui il fondo sia stato costituito per spese già deliberate e in corso di realizzazione prima della vendita, sarebbe l'ex proprietario a dover versare la propria quota, in quanto il debito condominiale si riferisce a una situazione esistente al momento in cui egli era ancora proprietario.
Di conseguenza, il nuovo proprietario potrebbe essere tenuto a versare la sua quota al fondo cassa, a meno che nel contratto di compravendita non sia stato pattuito diversamente, ossia che l'ex proprietario resti responsabile per tale pagamento. La situazione può variare anche in base ai regolamenti condominiali interni o a eventuali accordi specifici tra le parti.
Per una risposta più precisa occorrerebbe conoscere la natura del fondo cassa (ordinario o straordinario) e il tipo di spese coperte dallo stesso.