Si, è corretto: la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi non va effettuata all'Avvocatura dello Stato ma al Ministero dell'Interno. La giurisprudenza ha chiarito che, poiché l'amministrazione statale in questi casi assume la qualità di terzo pignorato e non di parte processuale, la notifica va indirizzata direttamente all'amministrazione. Il Ministero è tenuto a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 543 c.p.c. e non è necessaria la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato.
Orientamento confermato e risalente addirittura alla sentenza n. 798/1981 della Cassazione, dove si specifica che l'ente pubblico, in qualità di terzo pignorato, non necessita di essere rappresentato dall'Avvocatura dello Stato per rendere la dichiarazione.