Le preclusioni istruttorie maturano in prima udienza e questo si ricava da quanto previsto dagli artt. 281duodecies comma 4 cpc e art. 320 comma 3 cpc.
Infatti solo se richiesto e solo in presenza di giustificato motivo, la cui valutazione è rimessa al giudice, questi può concedere alla parti un termine perentorio non superiore a 20gg per precisare e modificare domande, eccezioni conclusioni e mezzi istruttori, nonché un ulteriore termine di 10gg per repliche.