Fermo restando che la cartella può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora l'atto presupposto è il verbale di contestazione, va sempre proposto con ricorso (O.S.A.). Qualora invece si tratta di intimazione di pagamento (da considerare come un precetto) l'opposizione va proposta con ricorso ex art. 318 c.p.c. il quale con la riforma Cartabia ha sostituito l'atto di citazione.