Salve. la risposta è corretta. Siccome a Roma UNEP non è stato attivato l'art 155 quinquies dispone
)Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492 bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.
L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492 bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155 quater le informazioni nelle stesse contenute.
NELLA PRATICA COME FA LA PARTE ISTANTE AD OTTENERE DAI GESTORI DELLE BANCHE DATI LE INFORMAZIONI?
GRAZIE