L'istituto di vendita nominato dal curatore fallimentare, pubblica rendo noto, per ogni esperimento di vendita, le cd. condizioni di vendita approvate dagli organi della procedura, le quali definiscono i vari aspetti della vendita: dalla modalità di presentazione delle offerte di acquisto, alla data in cui si terrà l'asta etc.
Uno di questi aspetti è per l'appunto il termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo all'istituto di vendita giudiziarie o al curatore (la norma generale a cui fare riferimento è l'art. 585 c.p.c.). Nelle vendite fallimentari, questo termine è generalmente definito dalle circolari dei vari Tribunali in 120 giorni per le vendite aventi ad oggetto beni immobili. Al contrario, salvo errori, non mi risulta che vi sia un termine standard nel caso di vendita di beni mobili. In questo caso, il termine è generalmente rimesso alla discrezionalità del Giudice Delegato e/o del curatore in base all'oggetto della vendita (un conto è versare il saldo prezzo per l'acquisto di un'azienda del valore di x milioni di euro, altro cosa è versare il saldo prezzo di un'autovettura del valore di qualche migliaia di euro).
Peraltro, le condizioni di vendita potrebbero prevedere la possibilità da parte dell'aggiudicatario di chiedere una proroga per il versamento del saldo prezzo.
In ogni caso, ricevuto il pagamento, l'istituto di vendita rilascia fattura all'acquirente e consentirà a quest'ultimo di ritirare i beni acquistati.