0 voti
359 visite
in Civile da
Buonasera, devo notificare un ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ho provato a cercare su INI-PEC se nel caso la controparte avesse un indirizzo pec, ma ovviamente non viene fuori nulla come pensavo. Quindi visto che dal 6 Luglio 2023 sarà possibile cercare l'indirizzo pec sull' INAD,  devo aspettare e avere certezza di non trovarlo neanche li, oppure posso comunque notificare in proprio a mezzo posta anche domani 5 luglio 2023, mettendo nella relata la frase: "nell'impossibilità di notificare a mezzo Pec" ?  Ma comunque dopo il 6 Luglio è comunque possibile sceglier di notificare gli atti in proprio a mezzo posta? Grazie.

2 Risposte

+1 voto
da
Se notifichi domani procedi come hai detto.

Se notifichi dopo il 6 controlla prima INAD: se presente vai via PEC, se non presente, sempre come hai detto. Notificando in proprio non c'è bisogno di dichiarare che non è stato possibile notificare via PEC.
da
Grazie, pensavo di dover mettere qualcosa riguardo all'impossibilità di notificare via pec, perché ho scaricato la relata in proprio a mezzo posta di diritto pratico e c'è scritto dell'impossibilità di notificare via pec.
da
non serve ma se la metti non sbagli. Anzi, potrebbe essere utile per mettersi al riparo da eccezioni infondate che farebbero solo perdere tempo. Nel più ci sta il meno, insomma.
+1 voto
da
La notifica in proprio a mezzo posta è libera da ogni condizione e vincolo, puoi eseguirla sempre a prescindere da ogni circostanza e qualità dei soggetti.
La dich.ne ex art. 137^7 cpc è prevista soltanto per quelle a mezzo UNEP per costringere gli avvocati a farle in proprio e, quindi, sgravare l'Ufficio.
Ovviamente, sia perchè no nprevisto da alcuna norma e sia perché non avrebbe alcun senso logico ancor prima che giuridico, in caso di notifica in proprio non occorre alcuna attestazione analoga a quella del 137^7.
da
Sempre e comunque anche se il destinatario ha un domicilio digitale?
da
Assolutamente sì.
La norma applicabile è il 137^7, e pone soltanto in capo all'UNEP il potere-dovere di verificare i requisiti per procedere a notifica via Ufficio.
Quando l'avvocato notifica in proprio non ha vincoli, se non le preesistenti regole generali sulle notificazioni.

D'altro canto basta riflettere sulla circostanza: perché mai il destinatario dovrebbe/potrebbe eccepirti la modalità notificatoria tra cartaceo e digitale? Di per sè sono del tutto equivalenti, ai fini giuridici; le differenze giocano un ruolo soltanto nella fase genetica e soltanto nell'ottica di sgravare l'UNEP in danno dell'avvocato.
da
+1
Scusami, ma quanto dici non contrasta con il disposto del nuovo art. 3ter della L. 53/94? Se è possibile eseguire la notifica tramite PEC quella è l'unica strada. La notifica in proprio postale ha solo carattere residuale.
da
Sarebbe così se quella norma fosse efficace.
Peccato che la schiforma Cartabia, in parte qua, è stata appena sospesa dalla L. 87/2023 che, appunto, sospende l'efficacia dei commi 2 e 3 dell'Art. 3-ter della L. 53/94 introdotti dal D. Lgs. 149/22 (Cartabia Civile) fino [almeno] al 31.12.2023.
Il che, ulteriormente, significa che non sono minimamente capaci di creare la mitologica « area web riservata prevista dall’articolo 359 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 », che già è là ad attendere da anni.
E comunque, per le notifiche in proprio non c'è una norma analoga al 137^7 cpc che imponga di dichiarare le circostanze che hanno portato alla diversa modalitá di notifica; il che non significa che non sia prudente indicarle pro domo propria, eh.
da
Grazie del chiarimento, confesso di apprendere soltanto adesso della proroga! Assurdo! Perdonami se mi sfugge ancora qualcosa, ammetto di non essere acutissima: ma la legge citata dice che prorogati sono i commi 2 e 3 dell'art. 3ter, appunto quelli della mitologica area web. Al comma 1, che quindi rimane efficace, è scritto testualmente che l'avvocato deve notificare per PEC nelle ipotesi a) e b). La b) è proprio il caso in cui il destinatario abbia eletto un domicilio digitale. Mi viene da pensare che se devo notificare un decreto ingiuntivo al signor tal dei tali e verifico dall'INAD che ha una PEC registrata, la notifica dovrei eseguirla per PEC. Cosa interpreto male?
da
No, interpreti bene.
Ma a questo punto sorge la domanda: se violi quella norma ... qual è la sanzione? ;-)
da
Anche io apprendo adesso della sospensione. Non mi torna questo periodo della legge che ha introdotto la proroga: "quando la notificazione ai sensi del comma  1
dell'articolo 3-ter  della  citata  legge  n.  53  del  1994  non  e'
possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le  modalita'
ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante,  nel  momento
in cui e' generata la ricevuta di  accettazione  della  notificazione
dallo  stesso  inviata  mediante  posta  elettronica  certificata   o
servizio elettronico di recapito certificato qualificato". Ma se io sto notificando in proprio a mezzo del servizio postale perché la società destinataria non ha la pec ( non la rinvengo nei pubblici registri) come fa la mia notifica a perfezionarsi con la ricevuta di accettazione della notificazione della pec"?
da
Hai centrato il problema della norma che ha introdotto la sospensione dei commi 2 e 3 dimenticando di disporre per le norme che, al netto di quei commi, rimangono in vigore.
Di fatto crea una disparità di trattamento tra modalità notificatorie, perchè nel caso come quello da te rappresentato manca il presupposto.
da
e purtroppo dopo un pomeriggio di studio della questione alla fine ho deciso di notificare tramite UG...nell'attesa di maggiore chiarezza. Comunque grazie JohnnyX di aver citato questa legge sulla sospensione, perché non l'ho rinvenuta da nessuna parte sul web, solo in questo forum.
Benvenuto su dpForum, la nuova piazza di Diritto Pratico dove porre i tuoi quesiti e ricevere risposte da altri membri della community in modo completamente anonimo, senza necessità di registrazione, senza banner pubblicitari! Fare rete si può ed aiuta a lavorare meglio!
🍪
dpForum utilizza esclusivamente cookies c.d. "tecnici" (indispensabili al funzionamento del sito) per i quali non è necessaria l'acquisizione del consenso al loro utilizzo. Tali cookies non hanno lo scopo di tracciare l'utente nelle sue azioni con finalità di profilazione, marketing o statistica. Per questa ragione non vedi fastidiosi POP-UP che ti richiedono di fornire il consenso al loro salvataggio!
🤖 dpChat Avvocati giurisprudenza civile apps! avvocati fatturaPA-PRofessionisti fpa workbench note di udienza
...