Fermo oramai il principio che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia il creditore opposto a dover attivare la procedura di mediazione delegata dal giudice e che il mancato esperimento determini l'improcedibilità del giudizio con revoca del decreto ingiuntivo opposto, non mi è affatto chiaro se il creditore così privato del decreto ingiuntivo, possa comunque riproporre la domanda in via monitoria o ordinaria o se l'improcedibilità costituisca una qualche forma di giudicato anche nel merito. Non trovo nulla di preciso in proposito.