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Fermo oramai il principio che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia il creditore opposto a dover attivare la procedura di mediazione delegata dal giudice e che il mancato esperimento determini l'improcedibilità del giudizio con revoca del decreto ingiuntivo opposto, non mi è affatto chiaro se il creditore così privato del decreto ingiuntivo, possa comunque riproporre la domanda in via monitoria o ordinaria o se l'improcedibilità costituisca una qualche forma di giudicato anche nel merito. Non trovo nulla di preciso in proposito.

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No, la pronuncia di improcedibilità - definendo il procedimento in rito - non impedisce la riproposizione della domanda (eventualmente anche con le forme del ricorso monitorio). Diversa conseguenza se avesse prevalso l'indirizzo di far ricadere sull'opponente l'onere di promuovere la mediazione poiché l'improcedibilità dell'opposizione comporterebbe il definitivo accoglimento della domanda fatta valere dall'opposto con il ricorso monitorio.
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