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Devo depositare un ricorso per ingiunzione fondato su fatture elettroniche. Non vorrei però depositare l'estratto autentico delle scritture contabili dato che con le fatture elettroniche la più recente giurisprudenza ritiene che non sia più necessario. Cosa dovrei allegare insieme al ricorso? E' sufficiente il PDF della fattura elettronica o devo depositare il file xml e con quali modalità dato che il giudice competente per valore è il giudice di pace?

4 Risposte

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Risposta migliore
La sola fattura elettronica non è sufficiente. E' necessario depositare anche la "ricevuta di consegna al destinatario/messa a disposizione" rilasciata dal Sistema di Interscambio e che attesta, appunto, come la fattura sia stata effettivamente "contabilizzata".

Si tratta di un file xml firmato digitalmente in XAdES. Non potendolo ancora depositare telematicamente puoi semplicemente allegare una sua stampa al ricorso riservandoti la produzione su supporto informatico qualora il Giudice lo richieda.
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grazie! ma il cliente dove trova questo file? Sul cassetto fiscale?
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La trova sulla piattaforma "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. Altrimenti digli che chieda al suo intermediario (commercialista o comunque chi gli gestisce la fatturazione elettronica)
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come faccio a sapere se il file inviatomi è quello giusto? come si riconosce?
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Lo capisci dal nome del file. Se è una ricevuta di consegna deve avere nel nome la stringa "_RC_"; se è una "mancata consegna/messa a disposizione" deve avere "_MC_". Ad esempio "IT01234567890_RC_002.xml" è una ricevuta di consegna al destinatario
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Per verificare che il file xml sia effettivamente una ricevuta di consegna al destinatario, oltre che desumerlo dal nome del file, puoi farlo verificare ad fpa.dirittopratico.it:

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Da noi è sufficiente stampa delle fatture in formato xml e quella di cortesia in pdf.
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Per il Tribunale di Vicenza dovrebbe ritenersi l'implicita l'abrogazione delle originarie previsioni dell'art. 634cpc in punto di dover integrare le fatture con l'estratto delle scritture (Sentenza 1101/2022):

... l'art. 1, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 127/2015 prevede per i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva tale tipologia di fatture mediante il Sistema di Interscambio (SDI) l'esonero dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 24/25 DPR n. 633/1972. Riepilogando, essendo per tali soggetti venuto meno l'obbligo di tenere i predetti registri, sarebbe illogico, come affermato per esempio in alcuni provvedimenti di merito (per es., del Tribunale di Verona), per la contraddizione che non lo consente (inferisce questo giudice), che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare. Si reputa pertanto ragionevole, per tale tipologia di fatture, un'abrogazione implicita delle testuali, originarie previsioni dell'art. 634 c.p.c. in punto onere di integrare la fatture dagli estratti autentici delle scritture contabili (bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute), ai fini della prova per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo. ...

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