Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( sent. n. 15797/2002 n. 2721/2012 e ordinanza n. 19481/2018) "i ricorso gerarchici interni non costituiscono più, dopo la riforma del 1973, un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionale, ma rappresentano, oramai, un sistema di rimedi giuridici collateralio all'azione, a disposizione del cittadino a più a tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire sul processo solo in via di sospensione".
Se il Giudice no dovesse accogliere, chiedere in subordine la sospensione del giudizio