Non creiamo allarmismi ingiustificati. L'art. 1 della Legge 475/1925 recita testualmente: "Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorita' o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito." Non mi pare sia la stessa cosa. Nella norma richiamata si parla di "lavori che siano opera di altri", non certo semplici citazioni!