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La responsabilità del Comune per i danni causati a privati dall'acqua piovana o da altri fenomeni idrici derivanti dalla strada è una questione ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, la quale conferma in linea di principio che l'ente pubblico può essere ritenuto responsabile in qualità di custode della via pubblica e delle relative infrastrutture di smaltimento idrico, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile.
L'orientamento prevalente, infatti, applica la responsabilità oggettiva dell'ente proprietario (Comune, Provincia, ecc.) per i beni demaniali, in particolare per i beni stradali siti all'interno del perimetro urbano, presumendo un effettivo potere di controllo sull'infrastruttura (Corte di Appello di Napoli n. 1548/2024). Tale responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia grava sull'ente pubblico indipendentemente dall'estensione del bene, a meno che l'ente non provi il caso fortuito (Tribunale di Napoli n. 11070/2023).
Nello specifico contesto dell'acqua piovana o del deflusso idrico inadeguato, la giurisprudenza individua la responsabilità del Comune quando:
- Mancanza o Inadeguatezza delle Opere di Regimentazione: Il danno è causato dalla realizzazione di un tratto stradale privo di adeguate opere di smaltimento delle acque piovane (Corte di Cassazione n. 19656/2018), o quando l'ente non ha osservato le regole dell'arte e le comuni norme di diligenza e prudenza nella realizzazione di opere di regimazione delle acque, causando danni alla proprietà privata (Corte di Appello di Firenze n. 2081/2023).
- Omessa o Inadeguata Manutenzione: La responsabilità è configurata quando i danni derivano dal deflusso inadeguato delle acque piovane da una strada pubblica, riconducibile alla negligenza del Comune nella manutenzione della strada e nella predisposizione di adeguate opere di canalizzazione (Corte d'Appello di Catanzaro n. 816/2022), o per la mancata manutenzione del sistema di deflusso delle acque piovane in caso di allagamento stradale (Tribunale di Palermo n. 4657/2024). Anche un ristagno d'acqua con formazioni algose sul manto stradale può essere ricondotto alla responsabilità dell'ente se si esclude che il fenomeno sia naturale e prevedibile.
- Difetti Strutturali Causativi di Allagamenti: Emerge responsabilità anche quando i danni da allagamento sono conseguenza di difetti strutturali, come la realizzazione di una piattaforma stradale sopraelevata che impediva il regolare deflusso delle acque piovane (Corte di Cassazione, ordinanza 27/12/2023).
Per liberarsi dalla responsabilità, il Comune deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come un fatto estraneo che abbia un impulso causale autonomo, comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 494/2024). Ad esempio, la responsabilità può essere esclusa se la condotta della vittima, realizzando un'opera difforme dalle autorizzazioni, ha ostacolato il deflusso delle acque, assumendo un'efficacia causale preponderante e imprevedibile (Tribunale di Civitavecchia n. 822/2022).
Nel caso in cui i danni siano causati dalla rete idrica o fognaria, la responsabilità può coinvolgere anche il gestore della rete, sebbene l'obbligo di custodia e manutenzione rimanga spesso in capo al Comune, salvo esplicito trasferimento di tali poteri.
Riferimenti Giurisprudenziali
- "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione anche nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare per i beni demaniali stradali siti all'interno del perimetro urbano, presumendosi in tal caso un effettivo potere di controllo da parte dell'ente proprietario." (Corte di Appello di Napoli n. 1548/2024 del 09/04/2024)
- "L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che provi il caso fortuito, inteso come fatto estraneo avente impulso causale autonomo, comprensivo del fatto del terzo e dello stesso danneggiato." (Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 494/2024 del 05/07/2024)
- "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. grava sull'ente pubblico proprietario di una strada, indipendentemente dall'estensione del bene demaniale, salvo che l'ente provi il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso." (Tribunale di Napoli n. 11070/2023 del 01/12/2023)