Come previsto dall'art. 720 c.c., se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Questo significa che è il giudice a dover cercare di assegnare il bene indivisibile a uno o più eredi che abbiano la quota maggiore, compensando gli altri eredi con una somma di denaro equivalente al valore delle loro quote. Se nessun erede accetta l'assegnazione del bene indivisibile, il giudice può ordinare la vendita all'asta del bene e la ripartizione del ricavato tra gli eredi.