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in Civile da
Si deve notificare un pignoramento presso terzi ad una società e ad una banca, entrambe dotate naturalmente di Pec; a seguito della riforma Cartabia, l'avvocato può notificare personalmente il pignoramento a entrambi i destinatari a mezzo Pec o è necessario comunque che la notifica venga effettuata tramite gli ufficiali giudiziari?

5 Risposte

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da
Il pignoramento è attività riservata all'Ufficiale Giudiziario! Non puoi notificare in proprio un pignoramento!

Quando saranno messi in condizioni di farlo saranno gli stessi UG a notificare via PEC. Ma soltanto loro.
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da
Stessa questione. Io credo che la notifica debba comunque farla l'ufficiale giudiziario, ma sembra che il nuovo art. 137 cpc obblighi comunque la notifica via pec come prioritaria. Quindi desumo che anche gli ufficiali giudiziari debbano farla principalmente via pec. La domanda successiva è: la pec se la cercano loro o gliela dobbiamo fornire noi?
da
al momento gli ufficiali giudiziari non hanno ancora la possibilità tecnica di eseguire le notifiche via pec
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da
la notifica va fatta dall'UG, successivamente si potrà notificare a mezzo pec l'avviso di iscrizione a ruolo
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da
Assolutamente tramite ufficiali giudiziari.

Il pignoramento è fatto dagli ufficiali giudiziari, non dall'avvocato.
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da
questione interessante....io mi sto ponendo il problema per un debitore e per la banca. notifico a mezzo pec alla banca, ma poi devo comunque portare l'atto all'ufficiale giudiziario....e dovrò allegare la ricevuta della notifica a mezzo pec....
da
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semmai un precetto. Il pignoramento è attività riservata all'Ufficiale Giudiziario
da
il problema secondo me è il seguente: come fornisco la prova dell'avvenuta notifica via PEC del precetto all'Ufficiale Giudiziario? bisogna allegare le ricevute di accettazione e consegna con attestazione di conformità?
da
Salve,  sono valide le ricevute PEC di avviso di iscrizione pignoramento al debitore e al terzo depositate nel fascicolo
 in un unico file in formato PDF?
da
Direi di no: "... la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml” (Cass. Ordinanza n. 16189/23). In altri termini, nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri. Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale. Al fine di fornire la prova della notificazione deve, quindi, procedersi al deposito telematico e nei formati di legge (EML o MSG della ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna che contiene anche copia degli atti materialmente trasmessi al destinatario. Nella specie, parte convenuta si è limitata al deposito della stampa della copia analogica cartacea della ricevuta di consegna, non sufficiente, per le ragioni esposte, a corroborare la prova del perfezionamento della notifica telematica.  ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7753/2023 del 24-07-2023)
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