Direi di no: "... la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml” (Cass. Ordinanza n. 16189/23). In altri termini, nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri. Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale. Al fine di fornire la prova della notificazione deve, quindi, procedersi al deposito telematico e nei formati di legge (EML o MSG della ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna che contiene anche copia degli atti materialmente trasmessi al destinatario. Nella specie, parte convenuta si è limitata al deposito della stampa della copia analogica cartacea della ricevuta di consegna, non sufficiente, per le ragioni esposte, a corroborare la prova del perfezionamento della notifica telematica. ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7753/2023 del 24-07-2023)