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Notifica di pignoramento presso terzi.

L’ufficiale giudiziario restituisce gli atti con timbro: l’atto non è stato notificato al debitore.

Gli atti vengono ripassati per notifica in altro luogo al debitore e riconsegnati con nuovo timbro.

Da quale data decorrono i 30 giorni? Primo o secondo timbro di restituzione?

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Il termine "consegna" di cui parla l'art. 543 c.p.c. va interpretato come il momento in cui l'ufficiale giudiziario restituisce materialmente al creditore (o al suo difensore) l'originale dell'atto di pignoramento, munito delle relate di notifica (positive o negative che siano) nei confronti del terzo pignorato e del debitore esecutato. È da questo momento che il creditore è posto nella condizione di poter procedere all'iscrizione a ruolo, avendo a disposizione l'atto completo della certificazione dell'ufficiale giudiziario circa l'esito delle notifiche.

Nel caso da te descritto, la prima restituzione da parte dell'ufficiale giudiziario, con l'annotazione di mancata notifica al debitore, rappresenta un atto interlocutorio che non conclude il procedimento notificatorio nel suo complesso, ma ne attesta un esito parziale e negativo per uno dei destinatari. A seguito di tale restituzione, hai correttamente riattivato il procedimento richiedendo una nuova notifica al debitore in un luogo diverso.

L'ufficiale giudiziario, completata questa seconda fase di notifica (sia essa andata a buon fine o meno), restituisce nuovamente l'atto originale, presumibilmente lo stesso documento recante ora entrambe le annotazioni o relate relative ai diversi tentativi. È questa seconda consegna (o restituzione) quella rilevante ai fini del decorso del termine di trenta giorni. Infatti, solo in questo momento l'ufficiale giudiziario ha completato l'incarico affidatogli per la notificazione dell'atto ad entrambi i destinatari (sebbene con passaggi successivi per il debitore) e restituisce l'originale che ne documenta l'esito complessivo.

Pertanto, il termine di trenta giorni per il deposito dell'atto ai fini dell'iscrizione a ruolo decorre dalla data del secondo timbro di restituzione apposto dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla data in cui l'originale dell'atto di pignoramento ti è stato effettivamente riconsegnato dopo l'espletamento dell'ultimo tentativo di notifica richiesto nei confronti del debitore.

Spero di esserti stato d'aiuto.

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