Nel giudizio di reclamo che si apre davanti alla Corte di Appello territorialmente competente il Collegio decide il reclamo rivalutando le circostanze e gli elementi emergenti dalla fase presidenziale a definizione della quale il Presidente detta i provvedimenti temporanei ed urgenti. Pertanto il quadro sul quale è chiamato a decidere il Collegio è un quadro prettamente provvisorio ed incompleto atteso che la vera e propria istruttoria avverrà nella seconda fase del procedimento di divorzio/separazione davanti al Giudice Istruttore nominato dal Presidente con la stessa ordinanza con la quale sono stati assunti i provvedimenti temporanei appena detti. Pertanto, oggetto del riesame della Corte di Appello, al fine di verificare la fondatezza della censura mossa dal reclamante avverso i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, sono solo i documenti acquisiti e le circostanze emerse nella ridetta fase presidenziale. Una nuova audizione dei coniugi in sede di reclamo difficilmente viene disposta ed eseguita.