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Con riferimento all'installazione del motore del condizionatore sulla facciata esterna di un condominio (non amministrato) si chiede se sia necessario il rispetto delle distanze (in particolare se motore sporge su area di proprietà di terzi, in particolare su una tettoia) in assenza di altre parti della facciata idonee, in considerazione del fatto che una risposta affermativa implicherebbe il divieto assoluto di installare un condizionatore (anche alla luce della posizione della Cassazione sull'indispensabilità dell'impianto di climatizzazione).

Grazie per la vostra attenzione

2 Risposte

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In linea di principio l'installazione dell'unità esterna sulla facciata condominiale, se non arreca mutamento importante né pregiudizio al bene comune dell'edificio, non costituisce innovazione ex art. 1120cc e quindi non richiede l'approvazione condominiale rientrando tra le facoltà dei condomini ex art. 1102cc. Ovviamente l'unità esterna non deve causare immissioni oltre la normale tollerabilità (anche acustiche) e deve rispettare le distanze legali previste dagli artt. 905 e 907cc. Nel tuo caso, se il motore fosse installato sopra una tettoia lontano da balconi e finestre, potresti non avere problemi in tal senso
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Ma se deve rispettare le distanze ex artt. 905 e 907 cc ciò significa che non si potrebbe mai dotare un appartamento di impianto di climatizzazione se l'unico muro sul quale installare il motore è un muro comune, sotto il quale vi è in parte un magazzino coperto da tettoia (ancorata al muro comune) e in parte un'area esterna di proprietà di terzi. È così?
Grazie per la risposta
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Se ho capito bene non ostacoli la veduta di nessuno. La distanza di 3mt prevista dall'art. 907 riguarda qualsiasi manufatto idoneo a impedire l'esercizio della veduta. Il proprietario del fondo sottostante ha, sopra la sua testa, la sua stessa tettoia. Il proprietario dell'area esterna che problemi può avere? Quindi non vedo particolari problemi. Ma qualcuno ti fa/ ha fatto storie o ti stai solo preoccupando delle conseguenze?
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L'installazione dell'unità esterna sulla facciata di un condominio è questione complessa e dipende da vari fattori, come il regolamento condominiale, le norme comunali e il rispetto della proprietà altrui. Le distanze legali per il posizionamento del motore esterno del condizionatore sono di tre metri dalla soglia del solaio del piano superiore e a 1,5 metri nel caso in cui ostruisca una veduta. L'applicazione di queste norme non è sempre agevole specie nei moderni palazzi dove gli appartamenti sono molto vicini. Considera poi che il Comune può approvare norme locali in cui sottopone a limiti vari l’installazione di condizionatori, ad esempio imponendo di installarli solo sulla copertura degli edifici o lungo facciate interne o secondarie o dipingendoli in colori uguali a quelli delle facciate. Ci possono essere poi vincoli paesaggistici.
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