Quali sono i limiti della delega?
Ho letto questo. È importante notare che la delega a comparire non conferisce al delegato poteri illimitati. Il delegato rappresenta il ricorrente solo per l’udienza specifica indicata nella delega e non ha il potere di modificare la richiesta originaria del ricorso o di prendere decisioni vincolanti per il ricorrente che non siano state preventivamente concordate. Inoltre, il delegato non può presentare altri ricorsi o compiere atti che richiedano la firma diretta del ricorrente.
Personalmente sono stato delegato da un mio amico a presenziarlo in udienza dinanzi al GdP, il ricorso iniziale, sosteneva che la cifra dell’ingiunzione di pagamento, era troppo elevata in quanto dal costo originario, hanno atteso 4 anni e aggiunto 8 semestri prima di emettere l’ingiunzione stessa. So benissimo che sono 5 gli anni per farlo, ma comunque, dato che per 30 anni avevo svolto proprio quella mansione ( Polizia Locale ) i ruoli esattoriali li emettevo ogni anno, per non gravare ulteriormente sull’utente. E’ successo che nelle 2 prime udienze, avevo contestato la presenza della controparte in quanto il rappresentante dell’ente, non era più C.te della P.L. ( in quanto era passato ad altro Comune ) e non aveva nemmeno la delega prevista dall’art 7 comma 8 del Dlgs 150/2011. Tra un’udienza ( 08 marzo 2022) e l’altra ( 25 ottobre 2022) avevo depositato nel fascicolo note difensive inerenti questo fatto. Nell’udienza del 25 ottobre 2022 l’avevo anche sostenuto. Il GdP non ne ha tenuto conto e ha rigettato il ns ricorso. E’ normale tutto ciò? Grazie. Daniele