Se il locatore non ha ottenuto lo sfratto prima della liquidazione controllata, il contratto non può considerarsi automaticamente risolto e il curatore può subentrare nel rapporto. In questo caso, il locatore può chiedere al curatore di esercitare il suo potere di recesso, che deve essere manifestato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'apertura della procedura (questo verificalo, era prima del fallimento). Se il curatore recede dal contratto, il locatore può chiedere la restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio del bene. Se il curatore non recede dal contratto, il locatore può chiedere al giudice delegato l’autorizzazione alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dimostrando che il mancato pagamento dei canoni sia anteriore o contestuale al fallimento. Se il giudice autorizza la risoluzione, il locatore può chiedere la restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti fino alla risoluzione del contratto.
In ogni caso, il locatore deve insinuare il suo credito per i canoni non corrisposti allo stato passivo, altrimenti non potrà partecipare alla ripartizione dell’attivo. Il locatore può cumulare alla domanda di insinuazione la domanda di restituzione dell’immobile, se il contratto si considera risolto, oppure la domanda di autorizzazione alla risoluzione, se il contratto si considera in corso.
Per quanto riguarda la presenza in loco di beni di proprietà del conduttore, il locatore può chiedere al curatore di provvedere al loro inventario e alla loro custodia, in attesa che siano venduti o assegnati ai creditori. Il locatore non può appropriarsi dei beni del conduttore, né esercitare il diritto di ritenzione sugli stessi, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di par condicio creditorum.