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Il conduttore di un immobile adibito ad esericizo commerciale è fallito (più precisamente si tratta di procedura d liquidazione controllatta ex CCII). Il locatore, proprieatario dell'immobile, proporrà domanda di ammssione al passivo in quanto creditore di canoni locativi non corrisposti dal fallito, Inoltre ha urgenza di tornare in possesso dell'immobile in quanto vi sono terzi interessati all'acquisto e. Come può ottenerne la restituzione? Dovrà cumulare alla domanda di ammisione del porprio credito per i canoni non corrisposti la domanda di restituzione dell' immobile (due domande in un unico atto?) o, per ottenere in empi più brevi tale restituzione, può rivolegersi direttamente al curatore nominato affinché proceda in tal senso? Ma in tal caso come si può ovviare alla presenza in loco di beni di proprietà del conduttore da questi utilizzati per la sua attività comemrciale?

1 Risposta

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Se il locatore non ha ottenuto lo sfratto prima della liquidazione controllata, il contratto non può considerarsi automaticamente risolto e il curatore può subentrare nel rapporto. In questo caso, il locatore può chiedere al curatore di esercitare il suo potere di recesso, che deve essere manifestato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'apertura della procedura (questo verificalo, era prima del fallimento). Se il curatore recede dal contratto, il locatore può chiedere la restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio del bene. Se il curatore non recede dal contratto, il locatore può chiedere al giudice delegato l’autorizzazione alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dimostrando che il mancato pagamento dei canoni sia anteriore o contestuale al fallimento. Se il giudice autorizza la risoluzione, il locatore può chiedere la restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti fino alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, il locatore deve insinuare il suo credito per i canoni non corrisposti allo stato passivo, altrimenti non potrà partecipare alla ripartizione dell’attivo. Il locatore può cumulare alla domanda di insinuazione la domanda di restituzione dell’immobile, se il contratto si considera risolto, oppure la domanda di autorizzazione alla risoluzione, se il contratto si considera in corso.

Per quanto riguarda la presenza in loco di beni di proprietà del conduttore, il locatore può chiedere al curatore di provvedere al loro inventario e alla loro custodia, in attesa che siano venduti o assegnati ai creditori. Il locatore non può appropriarsi dei beni del conduttore, né esercitare il diritto di ritenzione sugli stessi, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di par condicio creditorum.
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Ringrazio per l'approfondita risposta.
Solo ancora due dubbi:
1. "se il locatore non ha ottenuto lo sfratto prima della liquidazione controllata, il contratto non può considerarsi automaticamente risolto e il curatore può subentrare nel rapporto."
 Nel caso che sottopongo si tratta di contratto 6 + 6,  stipulato il il 05.12.2011, con decorrenza dal 01.01.2012, rinnovatosi automaticamente alla prima scadenza; con il previsto preavviso di 12 mesi,  il locatore ha inviato formale disdetta  a mezzo raccomandata comunicando di non rinnovarlo alla seconda scadenza del 05.12.2023.  Può ritenersi, per ciò stesso, oggi il contratto risolto?
2." Il locatore può cumulare alla domanda di insinuazione la domanda di restituzione dell’immobile, se il contratto si considera risolto".  Vista l'urgenza da parte del locatore di tornare in  possesso dell'immobile per trasferirlo ad un terzo interessato già in attesa dell'acquisto, vi è un modo per richiedere al curatore tale restituzione fin da subito? Cumulando la domanda di restituzione  alla domanda di insinuazione  i tempi per riottenere l'immobile si allunggerebbero notevolmente.
Ancora grazie.
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