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Sulla carta hai ragione, e il punto di riferimento sono le Sezioni Unite n. 23397 del 2016. La sanzione per violazione del codice della strada si prescrive in cinque anni ex art. 28 della legge 689/1981, e la mancata opposizione alla cartella non trasforma quel termine in quello decennale, perché la cartella non equivale a una sentenza passata in giudicato e resta un atto di riscossione. Il credito diventa irretrattabile nel suo accertamento, ma continua a prescriversi in cinque anni.

Applicato al tuo caso, da aprile 2015 a dicembre 2023 sono passati più di otto anni, quindi la prescrizione ci sarebbe tutta. Il vero nodo, però, è cosa è successo in mezzo, perché ogni atto interruttivo validamente notificato fa ripartire il quinquennio, e parlo di intimazioni, solleciti, preavvisi di fermo, iscrizioni ipotecarie. Prima di muoverti chiederei quindi ad Agenzia delle Entrate Riscossione l'estratto di ruolo con l'elenco delle notifiche relative a quella partita, così vedi nero su bianco se c'è stato davvero un buco di oltre cinque anni.

Metti in conto che, se agisci, ti verrà quasi certamente eccepita la sospensione dei termini della riscossione disposta durante l'emergenza Covid, con l'ulteriore proroga di ventiquattro mesi che l'Agenzia rivendica in forza dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015. È un'eccezione che molti giudici respingono e che a mio avviso è tutt'altro che scontata, ma va messa nel conto perché sposta i calcoli di parecchio.

Quanto allo strumento, trattandosi di un fatto estintivo maturato dopo la formazione del titolo, non è un'impugnazione della multa ma un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., davanti al giudice di pace per valore e materia. Vale la pena guardare anche la regolarità della notifica della prima cartella, perché spesso è lì che si trova il vizio più comodo.
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