Il reverse charge, nei rapporti transfrontalieri, presuppone che il destinatario del servizio sia un soggetto passivo IVA. Se tu sei un privato senza partita IVA quel meccanismo non ti riguarda proprio, perché non puoi essere debitore dell'imposta e non hai registri su cui integrare alcunché. La dicitura che hai letto sul documento significa semplicemente che la ditta tedesca ti ha trattato come un'impresa, cosa che a mio avviso è un errore loro, visto che per un servizio reso a un privato avrebbero dovuto applicare l'IVA tedesca. Non devi fare nulla sul fronte IVA, e se vuoi essere corretto basta che scriva loro che sei un privato senza partita IVA.
Sul fronte delle imposte sui redditi il ragionamento cambia ed è quello che conta davvero, ma nel tuo caso porta comunque a zero. Una provvigione incassata da chi non svolge attività abituale è un reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, che si tassa per cassa, cioè solo quando lo incassi. Finché il pagamento non arriva non c'è nulla da dichiarare, e se arrivano 8 euro senza altri redditi resti abbondantemente sotto la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di dichiarazione. Quindi nessun 730 da presentare, né in un caso né nell'altro.
L'unico scenario da tenere d'occhio è quello in cui queste provvigioni diventino ricorrenti. Se l'attività da occasionale si fa abituale cambia tutto, perché servirebbe la partita IVA e con essa tutti gli adempimenti, compresa l'integrazione delle fatture estere che oggi non ti riguarda. Per una commissione una tantum da 8 euro, però, il problema semplicemente non si pone.