L'articolo 543 c.p.c. stabilisce la necessità di notificare l'atto sia al terzo pignorato sia al debitore. Per le modalità, l'articolo 149-bis c.p.c. introduce la possibilità per l'Ufficiale Giudiziario di utilizzare la PEC se il destinatario ha un indirizzo presente nei pubblici elenchi.
Tuttavia, la norma dirimente per rispondere al tuo quesito, a mio parere, è l'articolo 16-ter del Decreto Legge n. 179/2012. Questa disposizione impone alle pubbliche amministrazioni, e quindi anche agli uffici giudiziari, l'obbligo di effettuare notificazioni e comunicazioni esclusivamente tramite PEC verso i domicili digitali iscritti nei pubblici elenchi ufficiali (INIPEC, REGINDE ecc.).
Di conseguenza, se il debitore esecutato dispone di un domicilio digitale valido e censito in tali elenchi, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte dell'UNEP deve avvenire via PEC. A mio parere non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo legale. Le modalità tradizionali di notifica diventano residuali, utilizzabili solo se la notifica PEC fallisce per motivi tecnici documentati (es. casella piena) o se il debitore è privo di domicilio digitale registrato.