Leggendo commenti sul web avevo capito che l'indice IPA, con la riforma, era tornato ad essere pienamente utilizzabile per le notifiche in proprio via PEC alla Pubblica Amministrazione.
Il nuovo comma 1bis dell'art. 3bis Legge 53/1994 recita tuttavia: "Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
Quindi la norma dice soltanto che la notifica PEC alle PA è valida all'indirizzo individuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 16ter comma 1ter DL 179/2021 che recita: "Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, (registro PP.AA., ndr) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (registro IPA, ndr), e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato (...)".
In conclusione mi sembra di capire che l'indice IPA rimane utilizzabile solo se l'indirizzo della PA non è reperibile su PP.AA. Sbaglio?