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in Civile da
Chiunque può dotarsi di un indirizzo PEC. Mentre le società tenute ad averlo sono reperibili nei pubblici registri e l'indirizzo PEC può essere utilizzato anche per le notifiche, che valore ha quella di un privato che se ne sia dotato per ragioni proprie pur non avendo alcun obbligo di un domicilio digitale?

Se invio una diffida ad un privato del quale conosco la PEC che però non risulta su alcun registro (intendo proprio privato persona fisica, non ditta individuale), come posso dimostrare che la PEC è a lui riferibile dato che l'username è di fantasia e non compare nome o cognome?

2 Risposte

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da
secondo me l'atto stragiudiziale di diffida (che normalmente si notifica a mezzo ufficiale giudiziario) può essere validamente notificato in proprio dal difensore munito di procura a mezzo di PEC ad un soggetto il cui indirizzo di PEC sia iscritto in un pubblico registro altrimenti la prova della notifica non ha alcun valore per l'impossibilità di ricondurla al soggetto notificato
da
grazie per la risposta. Infatti il mio dubbio è proprio quello: come faccio a ricondurre al destinatario la prova di avvenuta consegna della PEC? Con la formalità della notifica non ci sono problemi perchè devo individuare l'indirizzo del notificato da un pubblico registro. Ma per un privato che abbia deciso di munirsi di PEC non c'è modo?
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da

Devi aspettare l'INAD, Indice Nazionale di Domicili Digitali.

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD:

  1. le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
  2. i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti);
  3. gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC (di seguito Enti).
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