Il domicilio digitale speciale è un indirizzo PEC eletto per ricevere comunicazioni aventi valore legale, ma a differenza del domicilio digitale ordinario, non è iscritto in elenchi pubblici come INI-PEC, INAD o ReGIndE. La sua funzione è specifica per determinati atti o procedimenti e la sua introduzione nel processo civile è avvenuta con il correttivo Cartabia.
Nel codice di procedura civile, il domicilio digitale speciale trova applicazione in diversi articoli: art. 136 (disciplina le comunicazioni di cancelleria), art. 165 (per la costituzione in giudizio dell’attore senza difensore), art. 170 (dove stabilisce che le notifiche alla parte costituitasi personalmente devono essere effettuate presso il domicilio digitale speciale se eletto), art. 319 (per la costituzione davanti al giudice di pace), art. 330 (per la notifica della sentenza), art. 417 (per la costituzione nel processo del lavoro). Anche al di fuori del processo, il domicilio digitale speciale può essere indicato, ad esempio, nell'intimazione di un atto di precetto (art. 480 c.p.c.) o nell’elezione di domicilio del debitore (art. 492 c.p.c.).
Un aspetto importante è distinguere se il domicilio digitale speciale è stato eletto nell’ambito di una costituzione in giudizio o meno. Se è stato eletto ai sensi dell’art. 170 c.p.c., le notifiche devono essere eseguite presso di esso e, in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario (ad esempio, casella PEC piena), la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto nell'area web del Portale dei Servizi Telematici (PST). Tuttavia, se il domicilio digitale speciale è stato eletto in altri contesti, come nella notifica di una sentenza ai sensi dell’art. 330 c.p.c., non è sempre possibile ricorrere al deposito nell’area web. In questi casi, se la notifica non va a buon fine e non era stato eletto un domicilio digitale speciale in costituzione, si dovrà procedere con la notifica secondo le regole ordinarie.