Se ad accedere al fascicolo è un avvocato, è necessario che sia munito di una procura alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in quanto l’art. 76 disp. att. c.p.c. limita il diritto di accesso al fascicolo processuale alla parte o al suo difensore. Una semplice delega, quindi, non è sufficiente. Per ridurre l’ambito dell’incarico, è possibile redigere una procura specifica che indichi chiaramente che è rilasciata al solo fine di accedere al fascicolo e acquisire copia degli atti. Tuttavia, è essenziale che la procura rispetti i requisiti di forma previsti dalla legge e che faccia riferimento al mandato ex art. 83 c.p.c. In alternativa, qualora la parte disponga di credenziali SPID, può accedere direttamente al fascicolo tramite i portali telematici, come il Portale dei Servizi Telematici, senza bisogno di avvalersi di un difensore.