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in Processo Civile Telematico da
Buongiorno.

La situazione è la seguente…

Decreto ingiuntivo di cui a suo tempo ho notificato a controparte il DUPLICATO INFORMATICO a mezzo pec.

Opposizione a decreto.

Concessione della esecutorietà ex art 648 cpc.

A questo punto mi chiedo:

1. Devo rinotificare il decreto o è sufficiente indicare in precetto gli estremi dell’ordinanza? E nel secondo caso devo comunque formare in qualche modo il titolo esecutivo che abbia data certa anteriore alla notifica dell’atto di precetto (ad esempio salvando su pc il file con l’attestazione 475 cpc sottoscritta digitalmente)?

2. Se devo rinotificare, a mio parere quello che andrebbe allegato alla pec insieme all’atto di precetto e alla copia informatica della ordinanza di concessione della provvisoria attestata conforme dovrebbero essere le due ricevute pec della notifica del decreto e non le copie informatiche del ricorso e del decreto, difettando in questo caso la prova della notifica. Ma se è così le ricevute pec dovrebbero essere attestate conformi ex art 475? Solo loro o anche gli allegati contenuti nella ricevuta di avvenuta consegna (e quindi ricorso e decreto notificati)? E in questo secondo caso che senso ha attestare la conformità del ricorso e del decreto che a suo tempo avevo notificato in formato DUPLICATO INFORMATICO?

Grazie in anticipo

1 Risposta

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da
A mio parere vale quanto disposto dall'art. 654 c.p.c. comma 2: "ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà".

Se per scrupolo vuoi rinotificare tutto non ti serve attestare la conformità delle ricevute PEC perchè non sono copie, sono documenti informatici originali (duplicati) firmati digitalmente dal gestore PEC.
da
Ti ringrazio molto, ero anch’io orientato così. Chissà che non ci sia qualche collega che ha già affrontato la questione nella pratica e che possa condividere la propria esperienza…
Anche perché la questione riverbera effetti anche sulla produzione del titolo esecutivo nella eventuale procedura esecutiva
da
A seguito della riforma l titolo esecutivo da produrre nell'eventuale esecuzione è semplicemente una copia conforme (anche nuova) del decreto ingiuntivo. Se ci fossero stati problemi in ordine alla notifica, al decreto di esecutorietà e quant'altro, suppongo sia il debitore a doverli far valere con un'opposizione 615/617. Ma per incardinare una procedura esecutiva sono sufficiente copia conforme del titolo ed il precetto ove si fa menzione dell'esecutività
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