Buongiorno, mi preme aprire un confronto su questo argomento.
Una cassa previdenziale ottiene decreto ingiuntivo per crediti previdenziali di un iscritto (anche per annualità risalenti, addirittura pre 2000).
Nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione instaurato tale Cassa afferma:
1- che i termini di prescrizione si intendono sospesi in quanto l'ingiunto non ha inviato comunicazioni annuali sul reddito (pur avendo presentato regolari dichiarazioni dei redditi nel corso degli anni)
2 - che la rottamazione dei crediti relativi a molteplici anni contributivi richiesta nel 2017 ad Equitalia, accettata dall'ente di riscossione e regolarmente saldata dal contribuente, non è valida in quanto la Cassa aveva diffidato Equitalia dall'accettare tale procedura per i propri contributi. Le somme versate per la rottamazione vengono considerate quale acconto e per le annualità in questione sono richiesti "solo" interessi e sanzioni.
Sul primo punto, non ritengo esistere alcun intento elusivo avendo l'ingiunto presentato dichiarazione dei redditi anno per anno. Le Casse inoltre possono richiedere, inoltre, i dati sui redditi all'Agenzia delle Entrate e su quelli, evidentemente, sono state avanzate le richieste.
Ritengo illegittimo il secondo punto, non essendo intervenuta mai alcuna comunicazione da parte di Equitalia al contribuente che ha versato somme dopo apposita autorizzazione sul presupposto di una riduzione di sanzioni ed interessi. Il contribuente ha legittimamente raggiunto un accordo che non può essere disconosciuto a posteriori a causa di eventuali "incomprensioni" tra l'ente ed il riscossore, che nel caso sarebbe responsabile del danno così creato.
Attendo considerazioni e spunti interessanti.