Buongiorno,
il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si è dichiarato incompetente, ha assegnato alle parti il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice competente per territorio, cui ha rimesso la definizione delle spese di lite. Nessuna delle parti riassume e il giudizio si estingue. Intervenuta l'estinzione, la parte, che aveva eccepito l'incompetenza, propone appello contro la sentenza di incompetenza solo per la mancata liquidazione delle spese.
La sentenza impugnata, resa da un giudice di merito, è inefficace ex art. 310, 2° co., c.p.c. e le spese seguono la previsione dell'ultimo comma dell'art. 310. L'appello comunque proposto è inammissibile?
Grazie