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Buongiorno,

il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si è dichiarato incompetente, ha assegnato alle parti il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice competente per territorio, cui ha rimesso la definizione delle spese di lite. Nessuna delle parti riassume e il giudizio si estingue. Intervenuta l'estinzione, la parte, che aveva eccepito l'incompetenza, propone appello contro la sentenza di incompetenza solo per la mancata liquidazione delle spese.

La sentenza impugnata, resa da un giudice di merito, è inefficace ex art. 310, 2° co., c.p.c. e le spese seguono la previsione dell'ultimo comma dell'art. 310. L'appello comunque proposto è inammissibile?

Grazie

1 Risposta

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È principio consolidato in giurisprudenza che il giudice che si dichiari incompetente (come in questo caso in cui ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo opposto e quindi accolto l’opposizione della istante). Ha l’obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a se …  (Cass. 32003/2021 - Cass. 8117/2021 – Cass. 23727/2015 ). È stato affermato che l’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass. n. 17187/2019; Cass. n. 11764/2016). Infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell’articolo 91 c.p.c., comma 1 è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. n. 7010/2017; Cass. n.21565/2011). Correlativamente è stato chiarito che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali devono essere liquidate da quest’ultimo (Cass. n. 3122/2017).

Peraltro dette spese non potevano neppure essere compensate, non ricorrendo ai sensi dell’art. 92 cpc un caso di reciproca soccombenza o un caso di assoluta novità sulla questione o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate. Quindi l'appello limitatamente ala liquidazione delle spese processuali della fase processuale definita è fondato. 

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