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Si, esattamente come prima. Ai fini dell'esecuzione dovrai far riferimento proprio al decreto di esecutorietà nell'atto di precetto
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Il decreto di esecutorietà è sempre necessario, non è stato modificato dalla Cartabia.
Poi, come sempre, ne farai mera menzione nel precetto.
Occhio: capitano cancellerie (è accaduto in alcuni GdP nella fase cartacea residuale dal 28.02 al 30.06) che pretendessero la richiesta dell'avvocato con diritti per copia autentica del decreto di esecutorietà: è del tutto inutile.
Come è sempre stato, infatti, non occorre possederlo, ma è sufficiente conoscerne l'esistenza e richiamarlo nel Precetto. Quindi non occorre chiederne copie, né autentiche né semplici.
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