Nel corso di un procedimento esecutiva, a seguito di opposizione agli atti esecutivi, il G.E. rigettava la stessa concedendo termini per la riassunzione nel merito, senza sospendere la procedura esecutiva, e pronunciando testualmente:"spese di questa fase al definitivo".
Non essendo stato introdotto il giudizio di merito nel termine stabilito, alla successiva udienza il G.E. dichiarava definitivo il rigetto dell'opposizione e condannava controparte alle spese della fase sommaria.
Controparte contesta la liquidazione sostenendo che il G.E. avrebbe dovuto provvedere in sede di rigetto, dovendosi a suo dire applicare l'art. 624 c.p.c.
Non essendoci stata sospensione del giudizio esecutivo il G.E. ha, invece, proceduto correttamente?