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Costituitosi il convenuto, la cancelleria ha comunicato il rinvio della prima udienza, dalla data indicata in citazione alla prima utile ex art. 168 - bis, 4° co., c.p.c..

Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice ha confermato l'udienza di prima comparizione indicata in citazione, eventualmente modificata ex art. 168 - bis, 4° co., c.p.c.., e disposto che i termini di cui all'art. 171 ter decorrono dall'udienza fissata in citazione; quindi, tali termini devono computarsi a ritroso dalla data indicata in citazione, come emerge anche da un'interpretazione letterale del decreto, o da quella rinviata dalla Cancelleria ex art. 168, 4° co., c.p.c.?

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