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La questione è controversa e chi ti dicesse il contrario ti starebbe raccontando una cosa che non c'è. Il dato testuale spinge verso il sì, perché l'art. 473-bis c.p.c. delimita il proprio ambito ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, ed elenca poi le esclusioni, cioè i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione. L'adozione di persone maggiori di età in quell'elenco non c'è, e l'argomento a contrario è piuttosto forte.

In senso opposto si osserva però che gli artt. 291 e seguenti c.c. contengono già una disciplina procedimentale propria e che si tratta di volontaria giurisdizione non contenziosa, mentre il rito unitario è costruito su un impianto tipicamente contenzioso, con verifiche preliminari, memorie integrative e istruttoria che qui non hanno molto da fare. È una lettura che ha una sua ragionevolezza pratica, e infatti le prassi dei tribunali non sono affatto uniformi.

Dovendo scegliere, io propenderei per il sì, perché l'elencazione delle esclusioni è tassativa e non vedo appigli per aggiungerne una in via interpretativa. Ma la vera risposta operativa è un'altra: redigi il ricorso rispettando comunque i requisiti di contenuto dell'art. 473-bis.12 c.p.c. Non ti costa nulla, perché quel contenuto è più ampio e assorbe quanto servirebbe in ogni caso, e ti mette al riparo se il giudice adotta la tesi che ho detto. Il contrario, cioè un ricorso scarno che poi si riveli inadeguato, ti espone a un rinvio o a un ordine di integrazione.

Prima di depositare, comunque, guarderei le indicazioni del tribunale competente, perché su questo punto diversi uffici hanno pubblicato protocolli o note della cancelleria, e una telefonata alla cancelleria della sezione famiglia risolve in cinque minuti un dubbio che in dottrina è ancora aperto.
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